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Munirsi di Permesso di Soggiorno

Il cittadino straniero deve munirsi del permesso di soggiorno ai sensi della Legge N. 108/2013 “PER GLI STRANIERI”, Articolo 52 (Permesso di soggiorno per studenti ed alunni) comma 1, comma 2 e comma 3.


Il cittadino straniero deve munirsi del permesso di soggiorno ai sensi della Legge N. 108/2013 “PER GLI STRANIERI”, Articolo 52 (Permesso di soggiorno per studenti ed alunni) comma 1, comma 2 e comma 3.

  1. Lo straniero che ha fatto ingresso e soggiorna nella Repubblica d’Albania per motivi di studio, presso istituzioni d’istruzione pubblica o privata, riconosciute dallo Stato albanese, gode del diritto di presentare domanda per munirsi di permesso di soggiorno, in conformità ai requisiti generali previsti dagli articoli 34, 37 e 38 della presente Legge.
  2. Lo straniero, ammesso presso un’istituzione d’istruzione superiore, oppure che frequenta un corso di formazione professionale o tirocinio, viene munito del permesso di soggiorno per un periodo non superiore ad un anno se rilasciato per la prima volta e rinnovabile di un anno alla volta fino alla conclusione del corso degli studi, della formazione o del tirocinio. Se la durata del corso è inferiore ad un anno, la durata del permesso di soggiorno è pari a quella del corso.
  3. Lo straniero deve dimostrare di essere ammesso all'istituzione d’istruzione, di avere conoscenze sufficienti della lingua dell'istruzione o della formazione e di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il soggiorno nella Repubblica d'Albania durante gli studi. Per rinnovare il permesso di soggiorno, lo straniero deve inoltre dimostrare i progressi compiuti verso gli studi, in conformità alla normativa in vigore.
     
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