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Lavorare a Tirana

In conformità all’articolo 52 della Legge N. 108/2013 “Per gli stranieri”, (Il permesso di soggiorno per studenti e alunni) comma 4 e 5.


In conformità all’articolo 52 della Legge N. 108/2013 “Per gli stranieri”, (Il permesso di soggiorno per studenti e alunni) comma 4 e 5.

4. Lo straniero munito del permesso di soggiorno quale studente, dopo il primo anno degli studi, al di fuori del suo periodo di studio, in base al rispettivo permesso di lavoro, ha il diritto di lavorare e si può concedere il diritto di esercitare un’attività da libero professionista, rispettando il limite massimo di 20 ore settimanali, o l’equivalente in giorni o mesi per anno. Non hanno l’obbligo del permesso di lavoro i cittadini dei paesi dell’UE e quelli facenti parte nell’area Schengen. 

5. Durante il periodo degli studi, il permesso di soggiorno per lo studente non può essere sostituito con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Se lo straniero al termine degli studi viene munito con un permesso di lavoro, può rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, lo stesso avviene per i cittadini dell’UE se vengono registrati in un centro per l’impiego. Il periodo di soggiorno per motivi di studio viene calcolato quale sua metà.

Per informazioni più dettagliate, siete pregati di contattare la Direzione Regionale del Confine e Migrazione di Tirana.
 

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